La compravendita degli animali regolata del CODICE
CIVILE.
LĠarticolo 1476 del CC definisce gli obblighi del
venditore:
- Consegnare la cosa al compratore
- Cederne la propriet
- Garantirla da vizi, ci che venduto sia privo di vizi.
Per vizio si intende qualunque anomalia, alterazione o
imperfezione che provochi modificazioni nellĠanimale e non lo renda idoneo allo
scopo per cui stato comprato.
Qualunque vizio toglie valore allĠanimale.
Si definisce vizio redibitorio: un vizio che annulli il
contratto stipulato.
Per essere considerato tale deve essere:
- Grave: rendere lĠanimale non idoneo al servizio cui destinato
- Occulto, cio evidente solo a chi ha le competenze per
valutarlo
- Pre-esistente alla vendita: tutto ci che
compare dopo non interessa il venditore
Art. 1490 del CC
: Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore deve garantire che lĠanimale venduto sia libero
da vizi che lo rendano non idoneo alla funzione alla quale viene destinato.
Eventuali esclusioni dalla garanzia decadono qualora il
venditore abbia volontariamente celato il vizio al compratore.
Art. 1491 del CC
: Esclusione dalla garanzia
La garanzia non sussiste se il compratore stato avvisato
della presenza del vizio o se il vizio particolarmente evidente anche per un
occhio inesperto (ad es. se manca una zampa).
Art. 1492 del CC
: Perdita della cosa in seguito al vizio
Se la cosa persa in seguito al vizio, il compratore ha il
diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 1493 del CC :
Risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve
rimborsare il compratore e questo deve restituire la cosa a meno che
questa non sia andata persa a
causa del vizio.
Art. 1494 del CC : Obblighi del venditore
Il venditore ha il dovere di risarcire il compratore se non
prova di aver ignorato anchĠegli (senza colpa) i vizi dellĠ animale.
Art. 1495 del CC : Diritto alla garanzia
La garanzia ha una durata di 2 anni.
Il diritto alla garanzia tuttavia decade se il vizio viene
denunciato dopo 8 gg dalla sua scoperta.
Art. 1496 del CC :
Tale articolo dispone che nella vendita degli animali la garanzia per
vizi venga regolata
da:
- leggi locali
- usi locali
- norme del CC sopra elencate
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