La compravendita degli animali  regolata del CODICE CIVILE.

 

 

LĠarticolo 1476 del CC definisce gli obblighi del venditore:

 

- Consegnare la cosa al compratore

- Cederne la proprietˆ

- Garantirla da vizi, ci˜ che  venduto sia privo di vizi.

 

Per vizio si intende qualunque anomalia, alterazione o imperfezione che provochi modificazioni nellĠanimale e non lo renda idoneo allo scopo per cui  stato comprato.

Qualunque vizio toglie valore allĠanimale.

  

Si definisce vizio redibitorio: un vizio che annulli il contratto stipulato.

Per essere considerato tale deve essere:

 

- Grave: rendere lĠanimale non idoneo al servizio cui  destinato           

- Occulto, cio evidente solo a chi ha le competenze per valutarlo

- Pre-esistente alla vendita: tutto ci˜ che compare dopo non interessa il venditore

 

 

Art. 1490 del CC  : Garanzia per i vizi della cosa venduta 

Il venditore deve garantire che lĠanimale venduto sia libero da vizi che lo rendano non idoneo alla funzione alla quale viene destinato.

Eventuali esclusioni dalla garanzia decadono qualora il venditore abbia volontariamente celato il vizio al compratore.

 

 

Art. 1491 del CC  : Esclusione dalla garanzia

La garanzia non sussiste se il compratore  stato avvisato della presenza del vizio o se il vizio  particolarmente evidente anche per un occhio inesperto (ad es. se manca una zampa).

 

 

Art. 1492 del CC  : Perdita della cosa in seguito al vizio

Se la cosa  persa in seguito al vizio, il compratore ha il diritto alla risoluzione del contratto.

 

 

Art. 1493 del CC :  Risoluzione del contratto 

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve rimborsare il compratore e questo deve restituire la cosa a meno che questa  non sia andata persa a causa del vizio.

 

 

Art. 1494 del CC : Obblighi del venditore

Il venditore ha il dovere di risarcire il compratore se non prova di aver ignorato anchĠegli (senza colpa) i vizi dellĠ animale.

 

 

Art. 1495 del CC : Diritto alla garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni.

Il diritto alla garanzia tuttavia decade se il vizio viene denunciato dopo 8 gg dalla sua scoperta.

 

 

Art. 1496 del CC :  Tale articolo dispone che nella vendita degli animali la garanzia per vizi venga regolata da:

- leggi locali

- usi locali

- norme del CC sopra elencate

 

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